- CHE COSA SONO Le carte di credito sono un sistema di pagamento alternativo, una garanzia di credito. Sono emesse da diversi istituti autorizzati e danno diritto al titolare di ottenere beni e/o servizi dai fornitori convenzionati con gli istituti stessi, mediante la semplice sottoscrizione degli ordini di pagamento.
- A COSA SERVONO Sono uno strumento di pagamento posticipato rispetto alla transazione ed è rappresentato da una tessera di plastica su cui sono applicati: il nome del titolare, la sua firma, il numero di codice di identificazione e la data della scadenza. L’accordo che regola i rapporti tra istituto emittente, il titolare della carta e il fornitore prevedono:
L’uso della carta di credito, quindi consente:
Un’altra funzione della carta di credito è strumento di prelievo di denaro contante dagli sportelli automatici bancari (Atm) mediante la digitazione di codici di identificazione personale.
- TIPI DI CARTE Non tutte le carte esistenti sul mercato hanno le stesse caratteristiche; occorre distinguere tra le carte T & E “travel and entertainment” cui appartengono Diners e American Express, e le carte bancarie cui appartengono Cartasì, Bankamericard , anche se la crescente competività tende a rendere sempre più lieve questa distinzione. La differenza si ritrova nel rapporto tra l’istituto emittente e il titolare della carta in quanto: la carta T&E viene emessa e gestita da una medesima società che si assume il rischio di insolvenza. Invece per le carte bancarie, alla società emittente è affidata la sola emissione fisica del supporto e la gestione dell’operazione, mentre la banca si assume il rischio di insolvenza. Altra differenza sta nel fatto che le carte T&E hanno il rimborso dell’estratto conto mensile in un'unica soluzione a saldo, mentre per le carte bancarie il titolare può scegliere se pagare a saldo o in rate mensili. Esistono però delle eccezioni; American Express emette da poco tempo la carta “blu”, che prevede il rimborso rateale. Possiamo quindi dire, che esistono diversi tipi di carte:
- ASPETTI LEGALI La carta di credito di cui si è trattata è quella avente configurazione trilaterale; infatti i risultati che si intendono perseguire con tale strumento non sono raggiungibili senza l'intervento di un terzo che nello scambio assume il duplice compito di erogare al fornitore quanto a lui spettante e di concedere al titolare il differimento del pagamento del prezzo. La carta di credito trilaterale non va, quindi, assolutamente confusa con quella a configurazione bilaterale, in quanto quest'ultima è rilasciata ai titolari dello stesso fornitore di beni e/o servizi. Tra gli elementi essenziali delle operazione, come detto, vi è l'obbligo del titolare di rimborsare all'istituto emittente l'importo delle spese fatte nel periodo contabilizzato e comunicatogli per estratto conto. E' solo al momento dell'adempimento di tale obbligo che si può constatare la scelta effettuata dal titolare di carta di credito bancaria: se pagare in un'unica soluzione, così come previsto per le carte T&E, o pagare secondo il piano rateale nel contratto di rilascio della carta. Soltanto con l'adesione alla seconda alternativa la carta si trasforma in uno strumento di credito. I contratti stipulati tra emittente e fornitore, e tra emittente e titolare al momento del rilascio, infatti, prescindono da qualsiasi funzione creditizia volendosi attuare unicamente un particolare regolamento del debito ex pretio in favore del fornitore. Il terzo contratto, quello di concessione di credito tra emittente e titolare, viene posto in essere solo con il manifestarsi della volontà del debitore di rimborsare ratealmente quanto da lui dovuto senza ulteriore accettazione da parte della banca. La carta non è un titolo di credito, mancando, tra l'altro, del requisito essenziale della mobilizzazione del diritto; precise clausole contrattuali, infatti, ne fissano la sua assoluta intrasferibilità, in quanto resta di proprietà dell'emittente e viene solo temporaneamente affidata in deposito al titolare che si assume la responsabilità della sua custodia. Non può neanche essere considerata documento di leggittimazione in quanto il fornitore ha l'obbligo contrattuale di svolgere una serie di controlli sull'identità del portatore e sulla validità del contratto di emissione. La carta di credito è, quindi, il mezzo con cui si attesta e si rende noto ai terzi l'esistenza di un rapporto contrattuale tra l'emittente e il titolare che consente al secondo di ottenere dal fornitore l'adempimento, con le modalità previste, delle prestazioni che quest'ultimo ha promesso all'emittente. Il contrassegno esposto dal fornitore attesta e rende noto ai terzi l'esistenza di un rapporto contrattuale tra l'emittente e il fornitore stesso, secondo il quale quest'ultimo si impegna ad accettare il primo come debitore, in sostituzione del titolare della carta di credito. Il contratto di associazione, in base al quale vengono regolati i rapporti tra istituto emittente e fornitore, oltre ad assicurare quest'ultimo circa l'ottenimento dell'importo dovuto non appena concluso il contratto di scambio, manifesta l'interesse emittente all'immediato controllo delle operazioni concluse. Al fornitore, infatti, viene imposta la presentazione della " nota spesa " entro un breve termine dal momento della conclusione del contratto, pena il venir meno dell'obbligo di pagamento da parte dell'istituto emittente. Il pagamento avviene, mediante, entro i cinque giorni successivi il ricevimento della " nota spesa ". Quest'ultima corrisponde ad una fattura, di cui è esclusa la circolazione; ha una funzione soltanto probatoria e non costitutiva e incorpora una ricognizione di debito destinato a documentare all'emittente la somma da pagare al fornitore. Con la sottoscrizione della nota spesa il titolare, oltre a riconoscerla esatta e pagabile al fornitore da parte dell'emittente, s'impegna ad accettare tutti gli addebiti di quest'ultimo con essa connessi, senza possibilità di sollevare alcuna eccezione sul suo contenuto o sul suo importo. L'emittente è, inoltre, assolutamente estraneo ai rapporti tra il titolare e gli esercizi associati; pertanto per qualsiasi controversia, come pure per esercitare qualsiasi diritto, il titolare dovrà esclusivamente rivolgersi agli esercizi presso i quali le merci sono state acquistate o i servizi ottenuti.
- Caratteristiche Carte di Credito